Lo statuto

CLUB PISTOLA TESSERETE - STATUTO edizione 2014

1. Nome, sede, scopo
Art. 1.1 Il Club Pistola Tesserete, viene fondato nel 1949 .
Art 1.2 Con sede nel comune di Capriasca, è una associazione ai sensi degli art. 60 e
segg. del Codice Civile Svizzero.
Art 1.3 La società é apolitica, aconfessionale e senza scopo di lucro. Il suo scopo è di
mantenere e di promuovere la destrezza di tiro dei propri soci nell'interesse
della difesa nazionale. Organizza gli esercizi federali conformemente alle
prescrizioni del DDPS Dipartimento Federale della Difesa, Protezione della
Popolazione e dello Sport. Annovera inoltre la promozione del tiro sportivo,
della camerateria e dei sentimenti patriottici fra i propri compiti principali.
L’associazione e tutti i suoi soci fanno parte della Federazione Ticinese Società
di Tiro e della Federazione Svizzera dei Tiratori e beneficiano pertanto
dell’Assicurazione infortuni stipulata dalle società svizzere di tiro (USS).
2. Soci / tassa di ammissione / quota annuale
Art. 2.1 La società si compone di soci attivi (adolescenti, juniores, attivi, veterani e
seniori-veterani), soci d’onore e sostenitori.
Ogni cittadino o cittadina di nazionalità svizzera che gode dei diritti civili, può
divenire membro della società previo presentazione di una candidatura scritta
(Art. 2.3) e versando una tassa di ammissione a valere quale contributo per la
messa a disposizione degli impianti di tiro (Art. 2.3).
Parimenti possono divenire soci tutti gli adolescenti (10 - 16 anni) a condizione
che compilino una domanda scritta vidimata dai genitori o i giovani dal
diciassettesimo anno di età a condizione che svolgano il corso Giovani Tiratori.
Art. 2.2 Gli stranieri possono diventare soci dietro autorizzazione delle autorità militari
cantonali, ossequiando la procedura prevista per i cittadini svizzeri.
Art. 2.3 La candidatura a socio deve essere fatta per iscritto al comitato della società,
che decide insindacabilmente se accettarla o rifiutarla. In caso di accettazione il
candidato deve versare la tassa di ammissione, nonché la quota annua per
l’anno in corso entro 15 giorni (Art. 2.6).
Art. 2.4 I militari e gli altri soggetti al beneficio di sussidi federali, che si limitano ad
eseguire gli esercizi di tiro federali prescritti non pagano alcuna quota personale
e non sono considerati soci della società. Una partecipazione alle spese può
essere richiesta ai tiratori non soci, la cui attività si limita ai tiri di preparazione
agli esercizi federali. Resta escluso ogni altro obbligo.
Art. 2.5 I soci che, nell’esercizio della loro attività, non si attengono alle istruzioni del
comitato della società o del preposto al controllo delle norme di sicurezza,
possono essere espulsi per decisione dell’assemblea generale su proposta del
comitato, fatto salvo in ogni caso il loro diritto di essere sentiti. L'espulsione può
essere pronunciata anche nei riguardi di soci che nuociono agli interessi e alla
reputazione della società. I militari e gli altri tiratori non soci sottostanno alle
disposizioni e all’autorità disciplinare del comitato, rispettivamente della
persona preposta al controllo delle norme di sicurezza.
Art. 2.6 I soci che non pagano la tassa sociale entro il 30 aprile di ogni anno, nonché i
soci di nuova nomina che non ottemperano al pagamento della tassa di
ammissione e della quota sociale dell’anno in corso entro 15 giorni dalla loro
accettazione da parte del comitato, perdono automaticamente la loro qualità di
socio.
Art. 2.7 Le dimissioni da socio devono essere inoltrate al comitato in forma scritta ed
entro il 31 dicembre dell'anno in corso.
Art. 2.8 L'assemblea generale ordinaria approva la tassa di ammissione e la quota
annuale proposte dal comitato.
Art. 2.9 I soci sostenitori possono partecipare all’assemblea generale, ma non hanno
diritto di voto, non sono eleggibili e non possono formulare proposte.
Art. 2.10 L’assemblea generale può nominare soci onorari persone che hanno reso servizi
eminenti alla società o più in genere alla causa del tiro.
3. Organizzazione
Art. 3.1 Gli organi della società sono:
a) l'assemblea generale, b) il comitato, c) i revisori dei conti
Assemblea generale
Art. 3.2 L'assemblea generale dei soci è l'organo supremo della società.
Si riunisce ordinariamente entro il 31 marzo di ogni anno, e straordinariamente
su convocazione del comitato o su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci.
Proposte da parte di soci devono pervenire per iscritto al comitato al più tardi
entro il 31 dicembre.
L'assemblea è valida indipendentemente dal numero dei soci presenti.
Art. 3.3 Sono di competenza inalienabile dell’assemblea generale dei soci:
a. l’approvazione della gestione sociale
b. l'approvazione dei conti
c. la nomina del comitato e dei revisori
d. l’approvazione della tassa di ammissione e della quota sociale
e. la proclamazione dei soci onorari
f. l’approvazione del programma di attività annuale e la decisione
sull'organizzazione di manifestazioni di tiro
g. la modifica degli statuti
h. l'esame di proposte del comitato o di membri della società
Art. 3.4 Le decisioni dell’assemblea sono vincolanti anche per i non intervenuti. Con
riserva di quanto stabilito agli Art. 5.1 e 6.1, le stesse vengono prese a
maggioranza semplice dei presenti e, di regola, per alzata di mano. Riservato
l’obbligo di cui all’Art. 2.5 l’assemblea può adottare su singole trattande e
sempre a maggioranza, lo scrutinio segreto. A parità di voti decide il presidente.
Art. 3.5 La convocazione all’assemblea generale come pure dell'assemblea straordinaria,
deve essere recapitata personalmente ai soci almeno 15 giorni prima della data
prevista e con indicazione delle trattande all’ordine del giorno.
Art. 3.6 L’assemblea straordinaria non può deliberare su trattande non comprese
all’ordine del giorno, salvo che siano presenti tutti i soci.
Comitato
Art. 3.7 Il comitato si compone di un presidente, un vice-presidente, un cassiere, un
segretario e 5 - 7 membri.
Esso resta in carica 2 anni ed è sempre rieleggibile.
Art. 3.8 Il presidente, il cassiere e il segretario sono nominati dall’assemblea.
Il comitato designa, nel proprio seno, il vice-presidente, ed il direttore di tiro
per ogni manifestazione. La carica di direttore di tiro può essere affidata
esclusivamente ai soci che abbiano seguito con successo un corso per monitori di
tiro, mentre la carica di direttore giovani solo ad un socio che ha svolto il corso
direttore giovani.
Art. 3.9 La firma del presidente, in sua assenza, del vice-presidente, con quella del
segretario o del cassiere, vincola la società nelle pratiche amministrative
ordinarie. Impegni di carattere straordinario, indipendenti dal programma
allestito e approvato in apertura di esercizio, devono essere autorizzati
dall’assemblea.
Art. 3.10 Il comitato gestisce gli interessi e il patrimonio sociali, fissa il calendario
annuale, presenta il budget, tiene la contabilità, si occupa degli adempimenti
amministrativi e disciplinari, organizza il tiro obbligatorio e decide sulla
partecipazione al tiro di sezione in campagna e ai tiri di competizione.
Art. 3.11 Ogni membro del comitato è responsabile nei confronti della società per il
corretto adempimento del proprio incarico e per i beni che gli vengono affidati.
Art. 3.12 Il comitato è competente a deliberare se, almeno la metà dei suoi membri è
presente. Il presidente ha diritto di voto e decide in caso di parità.
Art. 3.13 Nell'esplicazione del suo mandato il comitato è tenuto ad uniformarsi alle vigenti
leggi ed alle ordinanze emanate dalle competenti autorità militari, federali e
cantonali.
Revisori dei conti
Art. 3.14 La commissione di revisori dei conti è composta da 2 membri che restano in
carica due anni e sono entrambi rieleggibili.
Art. 3.15 La commissione di revisione esamina la gestione sociale e ne da scarico
all’assemblea mediante rapporto scritto.
4. Finanze
Art. 4.1 La società provvede al proprio fabbisogno mediante l'affitto dell'Osteria e dei
poligoni, le tasse di ammissione dei nuovi soci, le quote sociali annuali, i sussidi
federali, cantonali e comunali, gli utili conseguiti nelle gare di tiro, eventuali
donazioni, nonché le entrate dei tiri obbligatori e del tiro federale in campagna.
L’anno contabile coincide con l’anno solare.
Art. 4.2 La società risponde di fronte ai terzi unicamente con il patrimonio sociale, ad
esclusione di qualsiasi responsabilità personale dei soci.
5. Revisione dello statuto
Art. 5.1 La revisione totale o parziale dello statuto può aver luogo su proposta del
comitato o a domanda di almeno un quinto dei soci. Le decisioni sono prese da
un’assemblea generale o da un’assemblea straordinaria convocata allo scopo che
può deliberare a maggioranza dei 2 terzi dei soci presenti aventi diritto di voto,
riservata l’approvazione dell’Autorità militare cantonale.
Eventuali proposte di modifica dello statuto devono essere presentate al
comitato, che le preavvisa e le sottopone alla prossima Assemblea (Art. 3.2)
6. Scioglimento della società
Art. 6.1 La società può essere sciolta mediante deliberazione dell’assemblea
straordinaria a ciò appositamente convocata e con la maggioranza dei tre quarti
dei soci presenti. In caso di scioglimento il patrimonio sociale verrà consegnato
all’Autorità militare cantonale, la quale lo amministrerà e lo consegnerà alla
Società che sorgerà con i medesimi propositi.
7. Disposizione finale
Art. 7.1 Per quanto non contemplato nel presente Statuto fanno stato le disposizioni del
Codice Civile Svizzero, gli statuti e i regolamenti della FTST e della FST.
Art. 7.2 Il presente statuto è stato approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci del 14
marzo 2014 ed entra in vigore con l’approvazione dell’Autorità militare
cantonale. Esso abroga e sostituisce tutti gli statuti precedenti.
PER LA SOCIETÀ
Il presidente Il segretario
Lorenzo Lucchini Paolo Grassi
Approvato: PER L'AUTORITÀ MILITARE CANTONALE